Art. 1 – Denominazione
È costituita l’associazione “LUNARIA Associazione di Promozione Sociale”. L’acronimo è “LUNARIA APS”. Per gli usi consentiti dalla legge può essere utilizzata l’abbreviazione “LUNARIA”.
Art. 2 – Sede
La sede dell’associazione è a Roma.
Art. 3 – Principi, scopi e attività
L’associazione si riconosce nei principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti umani in ambito nazionale e internazionale.
Per contribuire alla realizzazione di questi principi l’associazione si pone prioritariamente come scopo la promozione di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale a favore dei soci e di terzi, senza discriminazioni, nonché l’erogazione di servizi specifici quando strumentali al perseguimento delle finalità statutarie, nei seguenti settori:
- volontariato, campi di lavoro, educazione non formale, turismo sociale e scambi internazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e per la prevenzione della dispersione scolastica;
- organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale su temi economici, sociali, politici, ambientali e culturali;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale per la promozione del dialogo interculturale, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata, della cultura della legalità, dei diritti umani;
- immigrazione, lotta al razzismo, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- promozione dei diritti civili, sociali e politici attraverso l’animazione di reti e campagne della società civile.
L’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e del lavoro retribuito di soci e non soci, secondo i limiti dimensionali previsti dalla normativa in vigore, se necessario e in modo strumentale ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 4 – Natura dell’associazione
L’associazione ha natura di promozione sociale, non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L’associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio, anche in forma indiretta, tra i soci.
Art. 5 – Soci
Sono soci dell’associazione sia le persone fisiche che giuridiche che condividono le finalità dell’associazione e versano puntualmente la quota annuale sociale. Sono soci coloro che hanno assunto nel tempo i diritti e la qualità di socio secondo le modalità dell’art. 6. I soci partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto. Possono liberamente accedere ai locali, esaminare i libri sociali e partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 – Modalità di ammissione a socio
Per acquisire la qualifica di socio (sia come persona fisica che come persona giuridica), l’aspirante deve farne domanda al Comitato di Presidenza che delibera in merito. Contro il diniego dell’ammissione può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Comitato dei Garanti.
Art. 7 – Perdita di qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa, per delibera del Comitato di Presidenza per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto.
Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
- dalle quote associative da versare all’atto dell’iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Comitato di Presidenza;
- l’Organo di controllo;
- il Presidente, il Vice Presidente;
- il Comitato dei Garanti
Gli organi dell’associazione sono tenuti ad assicurare un’informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti nell’anno precedente all’Assemblea o comunque da almeno tre mesi prima della data di convocazione. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
L’Assemblea:
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- elegge il Comitato di Presidenza;
- elegge il Comitato dei Garanti;
- nomina l’Organo di controllo;
- nomina i revisori legali;
- fissa le linee generali di intervento e di attività;
- approva annualmente il Bilancio sociale e il Piano di lavoro;
- approva il Bilancio consuntivo e preventivo proposti dal Comitato di Presidenza;
- approva i regolamenti interni e le modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo le proposte relative alle modifiche statutarie che sono assunte con la maggioranza dei 2/3.
Spetta all’Assemblea Straordinaria – che può essere convocata anche dietro richiesta di almeno 1/3 dei soci – deliberare sullo scioglimento dell’associazione o su altre materie di particolare urgenza. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di più della metà degli associati. L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di almeno ¾ dei presenti. Le assemblee non necessitano di requisiti ulteriori di forma.
Art. 11 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri eletti dall’Assemblea. Il Comitato di Presidenza si riunisce con regolarità su convocazione del Presidente supportandolo nella verifica del buon funzionamento dell’associazione.
Ha i seguenti compiti:
- verificare costantemente l’applicazione delle linee generali di intervento e di attività decise dall’Assemblea;
- predisporre la proposta di Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo annuale, dal quale risultano i beni, i contributi, i lasciti ricevuti;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci il Bilancio sociale e il Piano di lavoro;
- esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale e di funzioni di coordinamento generale;
- deliberare l’apertura di sedi locali;
- deliberare in merito alle quote sociali e alla richiesta di adesione di nuovi soci;
- provvedere a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea;
- deliberare in merito a tutte le materie che hanno implicazione legale per l’associazione;
- deliberare, in casi straordinari e di necessità, i regolamenti interni.
Per favorire un’efficace comunicazione e integrazione nel lavoro dell’associazione, fatta salva l’autonomia e le funzioni proprie degli organi, possono essere invitati alle riunioni del Comitato di Presidenza funzioni o rappresentanti di strutture di cui all’art. 18 dello Statuto. I verbali del Comitato di Presidenza sono resi pubblici ai soci, ai lavoratori, collaboratori, volontari dell’associazione entro una settimana dalla riunione. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con il consenso o nell’impossibilità a maggioranza dei presenti.
Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni.
Art. 12 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Presidenza. Ha la rappresentanza esterna dell’associazione e garantisce la correttezza della vita interna, nonché la supervisione sulle attività. Dà parere vincolante su ogni atto, decisione e obbligazione – esulante l’ordinaria amministrazione – che impegni l’associazione, legalmente e finanziariamente verso terzi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume in pieno i poteri. Presidente e Vice Presidente durano in carica tre anni. In riferimento all’attuazione dell’art. 18 del presente Statuto il presidente può delegare con apposito atto scritto i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti, tra cui i rapporti con gli istituti di credito e gli obblighi contrattuali derivanti da attività e progetti con enti privati e pubblici.
Art. 13 – Organo di controllo e revisione legale
L’Assemblea dei soci, nei casi in cui la legge ne preveda l’obbligatorietà, nomina un Organo di controllo composto da uno e fino a tre membri non iscritti all’associazione e non legati ad essa da rapporti di natura professionale. Almeno un membro dell’Organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 del Codice Civile. L’Organo di controllo dura in carica tre anni e ai suoi membri si applicano le disposizioni dello stesso Codice Civile, all’art. 2399. All’Organo di controllo spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione. I componenti dell’Organo di controllo possono richiedere in qualsiasi momento informazioni agli Organi sociali in merito alla gestione e all’andamento delle attività dell’associazione e promuovere iniziative di controllo e monitoraggio.
L’Assemblea dei soci, nei casi in cui la legge ne preveda l’obbligatorietà, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di controllo.
Art. 14 – Comitato dei Garanti
L’Assemblea dei soci nomina il Comitato dei Garanti formato da 3 membri, anche non iscritti all’associazione. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione e i suoi organi saranno devolute ai Garanti, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni.
Art. 15 – Gratuità delle cariche
L’esercizio delle cariche non è retribuito.
Art. 16 – Requisiti per l’attribuzione di cariche elettive
Coloro che assumono cariche sociali devono essere soci (con l’eccezione degli organi previsti all’art. 13 e 14) e possedere chiari requisiti di esperienza, autorevolezza professionale e competenza specifica nei settori di lavoro dell’associazione, di profilo culturale coerente con i principi dell’associazione.
Art.17 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Comitato di Presidenza ed essere approvati dall’Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere differito fino al 30 giugno qualora lo richiedessero particolari esigenze opportunamente dimostrate dal Comitato di Presidenza. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18 – Coordinamento generale e buon funzionamento dell’associazione
Per favorire il coordinamento e il buon funzionamento delle attività dell’associazione, nel rispetto degli orientamenti stabiliti dagli organi dell’associazione previsti dai precedenti articoli dello Statuto si può prevedere la costituzione di strutture collegiali e funzioni di carattere operativo e di coordinamento, previste da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci o in via straordinaria dal Comitato di Presidenza.
Art. 19 – Partecipazione
L’associazione favorisce la partecipazione di soci, volontari, lavoratori, collaboratori e destinatari delle attività alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione interne ed esterne, anche attraverso forme di valutazione e rendicontazione sociale e ambientale del proprio operato.
Art. 20 – Decisioni e rappresentanza
Nelle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e degli organi elettivi si persegue il metodo del consenso, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto sul funzionamento degli organi sociali. Nell’individuazione delle funzioni statutarie e operative e nella composizione degli organi l’associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra uomini e donne.
Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza di almeno del 50% dei soci e con la maggioranza di almeno ¾ dei presenti. L’Assemblea nomina i liquidatori e decide la devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare a organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità sociali.
Art. 22 – Rinvio al Codice Civile
Per quanto non previsto da questo Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle normative vigenti in materia.