Art. 1 – DenominazioneL’Associazione ‘Lunaria’ è costituita ai sensi del Dlgs n. 117/2017 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Associazione di Promozione Sociale (APS). L’acronimo è ‘Lunaria APS’.
Art. 2 – Sede
La sede dell’associazione è a Roma.
Art. 3 – Principi, scopi e attività
L’associazione si riconosce nei principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti umani in ambito nazionale e internazionale.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale, come previste dall’art. 5, comma 1, del Dlgs n. 117/2017:
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità in particolare della persone bisognose di protezione e delle persone migranti nonché contrasto ad ogni forma di discriminazione per ragioni di nazionalità, etnia, provenienza geografica, orientamento sessuale, genere, convinzione personale, appartenenza religiosa (lett. w);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. i);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale su temi economici, sociali, politici, ambientali e culturali (lett. h);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- Formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. i);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa (lett. d);
In attuazione delle finalità di interesse generale, l’Associazione realizza le seguenti iniziative:
- Campi di volontariato, scambi giovanili e laboratori di educazione non formale in ambito nazionale ed internazionale;
- Attività di advocacy e sensibilizzazione sui diritti di cittadinanza, lotta al razzismo e l’inclusione sociale dei migranti;
- Attività di promozione dei diritti civili, sociali e politici e di un’economia di giustizia, mediante l’animazione di reti e campagne della società civile;
- Corsi di formazione, laboratori, presentazioni ed eventi pubblici per la crescita culturale e sociale della comunità;
- Attività di raccolta fondi e ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di interesse generale dell’Associazione.
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e, quando necessario e strumentale ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, anche del lavoro retribuito di associati e non associati, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente (nell’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017).
Art. 4 – Natura dell’Associazione
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). Essa non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle proprie finalità statutarie.
L’Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio, anche in forma indiretta, tra gli associati, come previsto dall’art. 8 del DLgs 117/2017.
Art. 5 – Associati
Possono essere associati dell’Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti interni.
L’Associazione rispetta i requisiti previsti dall’art. 35 del Dlgs 117/2017 per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), garantendo che:
- il numero degli associati non sia inferiore a sette persone fisiche o, in alternativa, ad almeno tre persone giuridiche senza scopo di lucro;
- qualora tra gli associati vi siano persone giuridiche, la maggioranza di esse deve essere costituita da Associazioni di Promozione Sociale (APS)
Gli associati partecipano alle assemblee con pieno diritto di voto, senza limitazioni, per:
- l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
- la nomina e la revoca degli organi associativi;
- l’approvazione del bilancio e dei programmi di attività.
Gli associati hanno diritto di accedere ai libri sociali e di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile, salvo il caso di trasferimento per causa di morte, come previsto dall’art. 24 del Dlgs 117/2017.
È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 – Modalità di ammissione a associato
Per acquisire la qualifica di associato, sia come persona fisica che come persona giuridica senza scopo di lucro, l’aspirante deve presentare una domanda scritta al Comitato di Presidenza, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarne lo statuto e i regolamenti interni.
Il Comitato di Presidenza delibera in merito all’ammissione del nuovo associato, sulla base dei criteri stabiliti nello statuto e nei regolamenti interni. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e comunicata all’interessato. Contro il rifiuto dell’ammissione, il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni al Comitato dei Garanti, che decide in via definitiva.
Art. 7 – Perdita di qualifica di associato
La qualifica di associato può venire meno per: dimissioni volontarie, presentate per iscritto, mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dallo statuto o dai regolamenti interni, delibera motivata del Comitato di Presidenza, per accertati motivi di incompatibilità o per violazione delle norme del presente statuto.
In caso di esclusione, il socio ha diritto di presentare osservazioni difensive entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti, che decide in via definitiva.
Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
- dalle quote associative da versare all’atto dell’iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Comitato di Presidenza;
- l’Organo di controllo;
- il Presidente, il Vice Presidente;
- il Comitato dei Garanti
Gli organi dell’Associazione sono tenuti ad assicurare un’informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 10 – Assemblea degli associati
L’Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti nell’anno precedente all’Assemblea o comunque da almeno tre mesi prima della data di convocazione. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
L’Assemblea:
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- elegge il Comitato di Presidenza;
- elegge il Comitato dei Garanti;
- nomina l’Organo di controllo;
- nomina i revisori legali;
- fissa le linee generali di intervento e di attività;
- approva annualmente il Bilancio sociale e il Piano di lavoro;
- approva il Bilancio consuntivo e preventivo proposti dal Comitato di Presidenza;
- approva i regolamenti interni e le modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo le proposte relative alle modifiche statutarie che sono assunte con la maggioranza dei 2/3.
Spetta all’Assemblea Straordinaria – che può essere convocata anche dietro richiesta di almeno 1/3 dei soci – deliberare sullo scioglimento dell’associazione o su altre materie di particolare urgenza.
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di più della metà degli associati. L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di almeno ¾ dei presenti. Le assemblee non necessitano di requisiti ulteriori di forma.
Art. 11 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri eletti dall’Assemblea. Il Comitato di Presidenza si riunisce con regolarità su convocazione del Presidente supportandolo nella verifica del buon funzionamento dell’associazione.
Ha i seguenti compiti:
- verificare costantemente l’applicazione delle linee generali di intervento e di attività decise dall’Assemblea;
- predisporre la proposta di Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo annuale, dal quale risultano i beni, i contributi, i lasciti ricevuti;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci il Bilancio sociale e il Piano di lavoro;
- esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale e di funzioni di coordinamento generale;
- deliberare l’apertura di sedi locali e il cambio di sede legale, se nel Comune di Roma;
- deliberare in merito alle quote sociali e alla richiesta di adesione di nuovi soci;
- provvedere a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea;
- deliberare in merito a tutte le materie che hanno implicazione legale per l’associazione;
- deliberare, in casi straordinari e di necessità, i regolamenti interni.
Per favorire un’efficace comunicazione e integrazione nel lavoro dell’associazione, fatta salva l’autonomia e le funzioni proprie degli organi, possono essere invitati alle riunioni del Comitato di Presidenza funzioni o rappresentanti di strutture di cui all’art. 18 dello Statuto. I verbali del Comitato di Presidenza sono resi pubblici agli associati, ai lavoratori, collaboratori, volontari dell’associazione entro una settimana dalla riunione. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con il consenso o nell’impossibilità a maggioranza dei presenti. I membri del Comitato di Presidenza possono essere revocati dall’Assemblea con voto motivato, nei casi di gravi inadempienze o incompatibilità. In caso di dimissioni, decesso o altra causa di cessazione dalla carica, il posto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti o, in mancanza, da un nuovo membro nominato dall’Assemblea
Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni.
Art. 12 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea degli associati. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Presidenza. Ha la rappresentanza esterna dell’associazione e garantisce la correttezza della vita interna, nonché la supervisione sulle attività. Dà parere vincolante su ogni atto, decisione e obbligazione – esulante l’ordinaria amministrazione – che impegni l’associazione, legalmente e finanziariamente verso terzi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume in pieno i poteri. Presidente e Vice Presidente durano in carica tre anni. In riferimento all’attuazione dell’art. 18 del presente Statuto il presidente può delegare con apposito atto scritto i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti, tra cui i rapporti con gli istituti di credito e gli obblighi contrattuali derivanti da attività e progetti con enti privati e pubblici.
Art. 13 – Organo di controllo e revisione legale
L’Assemblea degli associati, nei casi previsti dal Dlgs n. 117/2017 o da altre disposizioni normative vigenti, nomina un Organo di controllo composto da uno e fino a tre membri, scelti tra soggetti non iscritti all’associazione e non legati ad essa da rapporti di natura professionale o di lavoro. Almeno uno dei membri dell’Organo di controllo deve possedere i requisiti di professionalità previsti dall’art. 2397 del Codice Civile. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni e ai suoi membri si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 2399 del Codice Civile.
All’Organo di controllo competono i seguenti compiti:
- Vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione.
- Verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione e il suo concreto funzionamento.
- Monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione, in conformità a quanto previsto dal Dlgs n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento alla documentazione sociale e possono richiedere agli Organi sociali informazioni riguardanti la gestione e l’andamento delle attività dell’associazione. Inoltre, possono promuovere iniziative di controllo e monitoraggio per garantire il rispetto delle disposizioni normative e statutarie.
Nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, per l’esercizio della revisione legale dei conti. La funzione di revisione può essere attribuita all’Organo di controllo, purché ne sussistano i requisiti professionali, come previsto dall’art. 31 del Dlgs n. 117/2017.
Art. 14 – Comitato dei Garanti
L’Assemblea degli associati nomina il Comitato dei Garanti formato da 3 membri, anche non iscritti all’associazione. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione e i suoi organi saranno devolute ai Garanti, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni.
Art. 15 – Gratuità delle cariche
L’esercizio delle cariche non è retribuito.
Art. 16 – Requisiti per l’attribuzione di cariche elettive
Coloro che assumono cariche sociali devono essere associati (con l’eccezione degli organi previsti all’art. 13 e 14) e possedere chiari requisiti di esperienza, autorevolezza professionale e competenza specifica nei settori di lavoro dell’associazione, di profilo culturale coerente con i principi dell’associazione.
Art. 17 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Comitato di Presidenza ed essere approvati dall’Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere differito fino al 30 giugno qualora lo richiedessero particolari esigenze opportunamente dimostrate dal Comitato di Presidenza. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18 – Coordinamento generale, buon funzionamento dell’associazione e partecipazione
Per favorire il coordinamento e il buon funzionamento delle attività dell’associazione, nel rispetto degli orientamenti stabiliti dagli organi dell’associazione previsti dai precedenti articoli dello Statuto si può prevedere la costituzione di strutture collegiali e funzioni di carattere operativo e di coordinamento, previste da apposito regolamento approvato dall’Assemblea degli associati o in via straordinaria dal Comitato di Presidenza.
L’associazione favorisce la partecipazione di associati, volontari, lavoratori, collaboratori e destinatari delle attività alla vita associativa, promuovendo ill confronto e la collaborazione interne ed esterne, anche attraverso forme di valutazione e rendicontazione sociale e ambientale del proprio operato.
Art. 19 – Volontari
L’Associazione riconosce il valore del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e impegno civico. L’attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, e viene svolta in favore dell’Associazione o della collettività, senza fini di lucro, anche indiretto.
I volontari operano nel rispetto delle finalità dell’Associazione e in conformità alle linee guida stabilite dagli organi sociali. Hanno diritto a essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività di volontariato, come previsto dall’art. 18 del Dlgs 117/2017. Non possono essere retribuiti in alcun modo; possono solo ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dall’Associazione.
L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare le attività di volontariato. Le attività dei volontari sono coordinate dal Comitato di Presidenza o da specifiche funzioni organizzative individuate dall’Associazione.
Art. 20 – Decisioni e rappresentanza
Nelle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e degli organi elettivi si persegue il metodo del consenso, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto sul funzionamento degli organi sociali. Nell’individuazione delle funzioni statutarie e operative e nella composizione degli organi l’associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra uomini e donne.
Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza di almeno il 50% degli associati e con la maggioranza di almeno ¾ dei presenti. L’Assemblea nomina i liquidatori e decide la devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare a organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità sociali, previa acquisizione del parere positivo dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Dlgs 117/2017. La devoluzione deve essere effettuata esclusivamente a favore di altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Dlgs 117/2017.
Art. 22 – Rinvio al Codice Civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.